Il codice tributo 6782 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il recupero dei versamenti effettuati in eccedenza, relativamente alle ritenute di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi, come scaturenti dalla dichiarazione del sostituto d’imposta con il Modello 770 semplificato.
Spetta al sostituto d’imposta provvedere alla compilazione del Modello 770 semplificato, dal quale emerga il credito al quadro SX1, colonna 4, da riportare nel quadro SX4, colonna 4. Qualora il sostituto non effettui alcuna scelta, si procederà per riporto, ovvero per compensazione con le ritenute da versare nel periodo d’imposta successivo a quello di riferimento. Se le eccedenze rimangono anche dopo avere operato tale compensazione, la somma eccedente va compensata con le ritenute da versare per il periodo di imposta ancora successivo.
Se l’eccedenza non è computata in riduzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non è presentata, il sostituto d’imposta può chiederne il rimborso.
L’utilizzazione del credito con il modello F24 può avvenire anche prima che sia presentato il modello di dichiarazione, in quanto il diritto al rimborso del credito matura dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata l’eccedenza.
Dunque, le cose stanno così, il sostituto d’imposta ha effettuato più trattenute di quelle che emergeranno dovute con la dichiarazione del Modello 770 semplificato e se ne accorge alla fine dell’anno o anche prima che esso di concluda. Il contribuente può decidere di avvalersi della compensazione o del rimborso. In assenza di indicazioni da parte del sostituto, le norme prevedono che si proceda con la compensazione, tranne che non si optasse per il rimborso, richiedibile anche prima che sia presentata la dichiarazione, allora si dovrà utilizzare il modello F24 e il codice tributo 6782.
Attenzione, però. La legge di stabilità 2014 ha previsto che a partire dall’anno d’imposta 2013, l’utilizzo in compensazione di eccedenze di importo superiore ai 15000 euro debba avvenire solo dietro il visto di conformità, che per il caso di una persona fisica può essere rilasciato dal dottore commercialista, mentre per un’azienda da parte del soggetto che effettua il controllo contabile.
Per questa ragione, il frontespizio del Modello 770 è stato di recente modificato, in modo che sia contemplata anche questa eventualità, anche se l’adempimento non sempre avviene in maniera chiara.