Codice Tributo 1105 – Cos’è e cosa devi sapere

Il codice tributo 1105 è utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva sul risultato dei fondi esteri maturato dai soggetti residenti autorizzati in Italia. Questo è stabilito dal D.Lgs. 461 del 1997, art. 8 comma 4, il quale specifica che i fondi comuni di cui all’art. 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi, ma le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50%, elevate al 26% da luglio del 2014 su tutti i proventi finanziari, con l’eccezione dei titoli di stato, i cui redditi continuano a essere sottoposti ad aliquota del 12,50%.

La società di gestione del risparmio, inoltre, deve presentare, contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri, la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell’anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando anche i dati necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva lorda. La dichiarazione è resa su un modulo approvato con decreto del Ministero delle finanze. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Per quanto riguarda i redditi di cui si parla, si tratta di quelli maturati dai fondi esteri per conto di residenti in Italia, ovvero partecipazioni, tranne quelle assunte nell’esercizio di imprese commerciali. I proventi derivanti da partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali, invece, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti, vedendo riconosciuto un credito d’imposta del 15%.

Per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva, la società di gestione deve utilizzare il codice tributo 1105 e compilare la sezione Erario del modello F24. Nel campo apposito, deve indicare l’anno di imposta a cui fa riferimento il versamento, mentre successivamente deve fornire l’importo da pagare. Il campo importo a credito compensati deve essere lasciato vuoto. Al Totale A va indicata la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito vantati, sempre nei confronti dell’Erario. Il Saldo fornisce la posizione netta del contribuente, che sarà a debito se il Totale A supera il Totale B, o a credito in caso contrario.

 

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