Codici tributo 1822 – Cos’è e cosa devi sapere

Il codice tributo 1822 viene utilizzato per il pagamento dell’imposta dovuta a seguito di un’operazione straordinaria di cui all’articolo 15, comma 11, del Decreto Legge n.185/2008, relativa ai maggiori valori per altre attività. Per capire di cosa si tratta, occorre fare riferimento al comma 10 dello stesso articolo, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 16% sui maggiori valori iscritti a bilancio relativi alle attività di immobilizzazioni in fase di avviamento, relativi all’esercizio 2007 e da versare entro il termine del saldo delle imposte sui redditi del 16 giugno 2008.

L’imposta sostitutiva rappresenta un’alternativa all’Ires, all’Irap e alle relative addizionali. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nel medesimo comma. In questo caso, tali maggiori valori sono soggetti a tassazione ordinaria e alle eventuali addizionali, rispettivamente dell’Ires e dell’Irap, da segnalare separatamente dall’imponibile complessivo, versando l’importo dovuto in un’unica soluzione. È possibile esercitare l’opzione anche per singole fattispecie, come definite dal comma 5, ovvero per i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.

Il codice tributo 1822 può anche essere utilizzato per segnalare eventuali importi a credito vantati verso l’Erario. Nella sezione Erario del modello F24, occorre indicare l’anno di riferimento per il versamento dell’imposta, l’importo a debito dovuto verso l’Erario, e lasciare il campo relativo agli importi a credito compensati vuoto. Il Totale A rappresenta la somma degli importi a debito, mentre il Totale B rappresenta la somma degli eventuali importi a credito da compensare. Il Saldo indica la posizione netta del contribuente, che sarà a debito se il Totale A è superiore al Totale B, mentre risulterà a credito se è il Totale B ad essere superiore al Totale A.

Le fattispecie indicate al comma 11 non presuppongono una fiscalità di vantaggio, diversamente da quelle previste dal comma 10, dal momento che le altre attività diverse da quelle immateriali e relative a operazioni straordinarie sono soggette a una tassazione ordinaria, non alla minore aliquota del 16% dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap, oltre che delle relative addizionali.

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