Il codice tributo 4722 deve essere utilizzato per il pagamento dell’imposta sul reddito prodotto dalle imprese estere controllate dai soggetti residenti in Italia, se i controllanti sono soggetti IRPEF, utilizzando il modello F24. Questo è stabilito dall’articolo 127-bis del TUIR, che prevede che i redditi maturati da società estere con sede in stati a regime fiscale privilegiato siano computati ai soggetti residenti in Italia in proporzione alle partecipazioni da questi detenute. Tuttavia, questa legislazione non si applica se il soggetto residente dimostra che la società estera controllata svolge effettiva attività industriale e commerciale o che non ha l’effetto di localizzare redditi in stati con regimi fiscali privilegiati.
Il testo fa riferimento a partecipazioni dirette e indirette e richiede il requisito del controllo solo nel secondo caso, anche se può essere un controllo di fatto, diretto o indiretto. Inoltre, il testo non fa riferimento a una specifica legislazione, ma assume rilevanza sia il controllo in termini di diritto di voto che il controllo integrato da un’influenza dominante di un’altra società sulla base di determinati vincoli contrattuali.
Il codice tributo 4722 è utilizzato per il versamento del saldo dell’imposta applicata sui redditi maturati dalle società estere con sede in stati a regime fiscale privilegiato, di cui il residente detiene una partecipazione di controllo. Il modello F24 deve essere compilato alla sezione Erario, riportando l’importo a debito dovuto, gli eventuali crediti vantati verso l’Erario ed evidenziando la posizione netta, che potrà risultare a debito o a credito.