Il contribuente deve utilizzare il codice tributo 2005 per il versamento della seconda rata di acconto per l’IRES o per il versamento dell’acconto IRES in un’unica soluzione, utilizzando il modello F24. L’IRES è l’imposta sui redditi delle società, ovvero sugli utili realizzati dalle persone giuridiche come le società per azioni e a responsabilità limitata.
Per l’anno 2016, il contribuente è tenuto a versare una percentuale del’ imposta sostenuta in relazione all’esercizio precedente a titolo di acconto, che è fissata al 100%. Tuttavia, se l’importo risultante per quest’ultimo è almeno pari a 257,52 euro, il contribuente può avvalersi della rateizzazione in due versamenti. Il primo versamento è dovuto entro il 16 giugno ed è pari al 40%, mentre il secondo entro il 30 novembre dell’anno a cui fa riferimento l’acconto e per il restante 60%. Se il contribuente non può avvalersi della rateizzazione, dovrà versare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
Il saldo dell’imposta è dovuto entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla fine dell’esercizio. Nel caso in cui l’esercizio si concluda il 31 dicembre, la scadenza per il saldo è il 16 giugno dell’anno successivo. Il codice tributo 2005 deve essere utilizzato per il versamento della seconda rata dell’acconto IRES o per il versamento dell’acconto in un’unica soluzione.
L’aliquota IRES è unica e pari al 27,50% dell’utile dichiarato. Invece, l’IRPEF prevede aliquote progressive per scaglioni di reddito. Ad esempio, se una società dichiara un utile di 10.000 euro nell’anno X, l’imposta da versare sarà di 2.750 euro, e l’acconto per l’esercizio X+1 sarà pari a 2.750 euro. Se il contribuente opta per il versamento in un’unica soluzione al 30 novembre, dovrà versare con un’unica rata l’importo dovuto, utilizzando il codice tributo 2005. Se invece opta per la rateizzazione, dovrà versare al 16 giugno una prima rata di 1.100 euro e al 30 novembre la seconda rata di 1.650 euro.