Il codice tributo 1825 va utilizzato per il versamento dell’imposta sostitutiva sul saldo attivo derivante dalla rivalutazione degli immobili posseduti da parte di società di capitali, società di persone ed equiparate, enti commerciali con sede in Italia, trust e imprese individuali, come disciplinato dall’art. 15, comma 16, del Decreto Legge 185/2008, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Tale norma ha reintrodotto la facoltà di rivalutare il valore degli immobili posseduti al 31 dicembre 2007, al fine di migliorare i bilanci sul piano patrimoniale, anche se la rivalutazione fiscale non è obbligatoria. I beni in leasing non possono essere rivalutati, a meno che non siano stati riscattati entro l’esercizio 2007.
Le plusvalenze derivanti dalla rivalutazione possono essere soggette al pagamento di un’ imposta sostitutiva del 3% per gli immobili ammortizzabili e dell’1,5% per gli immobili non ammortizzabili. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro il 16 giugno 2009 o in tre rate annuali, maggiorate degli interessi del 3%, scadenti rispettivamente il 16 giugno 2009, 2010 e 2011. Il codice tributo 1825 va utilizzato per tali versamenti e per la compensazione di eventuali importi a credito.