Il codice tributo 1811 è utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. Tale rivalutazione è stata disciplinata dalla legge di stabilità 2016, che ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione riguarda tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere eseguita nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare.
L’imposta sostitutiva è fissata al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili, sui beni principali iscritti in bilancio ai fini della rivalutazione. Il versamento dell’imposta deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di riferimento per la rivalutazione effettuata. Inoltre, gli importi da versare possono essere compensati con eventuali altri crediti vantati nei confronti dell’Erario.
La rivalutazione deve essere annotata nel libro inventari e segnalata anche nella nota integrativa. I possibili vantaggi derivanti da tale rivalutazione possono consistere nell’incremento degli ammortamenti detraibili, nell’incremento del patrimonio netto e in un maggiore plafond per le manutenzioni deducibili. Tuttavia, tra gli aspetti negativi troviamo un aumento di valore dei beni strumentali ai fini degli studi di settore e possibile impatto negativo derivante dalla determinazione dei ricavi minimi ammissibili per le società di comodo.
Il codice tributo 1811 è necessario per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione effettuata. Il contribuente deve segnalare il complesso dei debiti alla sezione Erario, al Totale A, e il complesso degli eventuali crediti al Totale B, sempre verso l’Erario. La posizione netta del contribuente si ottiene con il Saldo, che può restare sempre a debito o trasformarsi in un credito. Inoltre, è possibile effettuare l’affrancamento, anche parziale, della riserva di rivalutazione versando un’ulteriore imposta sostitutiva.