Il codice tributo 1837 è utilizzato per il versamento dell’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a causa dell’assegnazione dei beni ai soci o della trasformazione delle società. Questa imposta sostitutiva è disciplinata dall’articolo 1, comma 116, legge 28/12/2015, n. 208, che prevede che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applichi un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il codice tributo 1837 deve essere inserito nella sezione Erario del modello F24, indicando l’anno di riferimento per il versamento dell’imposta sostitutiva e gli importi a debito versati. L’importo a credito compensato deve essere lasciato vuoto. Il Totale A indica la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre il Totale B indica la somma degli eventuali importi a credito vantati nei confronti dell’Erario. Il Saldo indica la posizione netta del contribuente, che potrebbe essere a debito o a credito.
L’imposta sostitutiva è stata introdotta con la legge di stabilità 2016 e prevede anche la possibilità per l’imprenditore individuale di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
In generale, l’imposta sostitutiva dovrebbe comportare un minore esborso fiscale per l’impresa che si avvale di tale opzione, poiché l’aliquota prevista del 13% è nettamente inferiore alla somma del carico conseguente dal pagamento delle imposte.