L’azienda deve utilizzare il codice tributo 1126 insieme al modello F24 per versare l’imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di operazioni straordinarie come scissione, fusione e conferimento di aziende. Questo si applica a società che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi superiori al limite stabilito con Decreto Ministeriale per lo studio di settore di riferimento e che non partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali con una maggiorazione dello 0,4% a titolo di corrispettivo verso il Fisco. La seconda e la terza rata annuali devono essere gravate degli interessi legali.
Nel caso di conferimento d’azienda, i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali sono sottoposti a un’aliquota del 12% per la parte corrispondente a tali maggiori valori e nel limite di 5 milioni di euro; un’aliquota del 14% per i maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro; del 16% per la parte eccedente i 10 milioni. Tali maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento, a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione. In caso di realizzo di beni prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori fiscali assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggiore ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi.
Il codice tributo 1126 viene utilizzato per il versamento di tale imposta sostitutiva, utilizzando il modello F24 alla sezione Erario, anche in relazione a un credito da compensare. L’anno di riferimento per il versamento dell’imposta deve essere indicato nell’apposito campo, insieme all’importo a debito dovuto all’Erario. Nella voce importi a credito compensati, nulla va scritto. Il Totale A deve indicare la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre il Totale B deve segnalare la somma degli eventuali importi a credito. Al Saldo si ottiene la posizione contributiva netta, che sarà a debito se il Totale A risulta superiore al Totale B, a credito nel caso opposto.