Il contribuente deve utilizzare il codice tributo 1122 per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’eliminazione del vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione. Secondo la legge 244/2007, art.1, comma 34, il contribuente può eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell’1%. Tale imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
È possibile esercitare l’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva anche in relazione a singole classi di beni e altri elementi corrispondenti alle righe di ciascuna sezione del quadro EC della dichiarazione dei redditi. L’assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascun rigo oggetto di riallineamento, l’intero ammontare delle differenze tra i relativi valori civili e fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2007 o l’intero ammontare delle differenze residue risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei successivi periodi.
I soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali possono non assoggettare a imposta sostitutiva le differenze di valore con riferimento ai marchi, incluse nel rigo EC5 del quadro relativo ai beni immateriali. Inoltre, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati negli esercizi precedenti, salvo che l’impresa riesca a dimostrare la giustificazione economica di tali componenti, sulla base dei corretti principi contabili.
Il codice tributo 1122 serve per il versamento dell’imposta sostitutiva e può anche essere utilizzato per evidenziare un importo a credito da compensare. La sezione da compilare è quella Erario. Per compilare correttamente il modello F24, è necessario inserire il numero del codice e l’anno di riferimento del versamento nel campo corrispondente. Inoltre, bisogna indicare la somma dei debiti da versare all’Erario al Totale A e la somma degli eventuali importi a credito vantati verso l’Erario al Totale B. La voce importi a credito compensati va lasciata vuota. Infine, alla voce Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che può risultare a debito o a credito.