Revocare il mandato dell’avvocato: ecco come fare

Revocare il mandato dell’avvocato è possibile? Come fare?

Prima di spiegare come si procede alla revoca di un mandato conferito ad un legale, è necessario comprendere la differenza tra mandato e procura alle liti: si tratta infatti di due condizioni differenti ma che spesso vengono confusi in quanto la procura viene chiamata erroneamente mandato.

Differenza tra mandato e procura alle liti

Il mandato con o senza rappresentanza è in tutto e per tutto un contratto all’interno del quale vengono regolati i rapporti interni tra le parti (in questo caso il cliente e l’avvocato che è stato nominato alla sua difesa). Quindi, una volta firmato il contratto viene definito mandante, mentre l’altra parte risulta essere il mandatario, cioè colui che gestisce l’affare per conto del cliente. Il mandato con rappresentanza risulta più impegnativo rispetto a quello senza rappresentanza in quanto il primo, una volta sottoscritto l’accordo, concede al mandatario di porre in essere determinate azioni in vece del cliente, quindi come se fossero materialmente eseguite dal cliente stesso, comportando spiacevoli conseguenze nel caso in cui le operazioni poste in essere si rivelassero negative.

La procura alle liti, invece, è detto atto unilaterale in quanto non è un contratto ma un atto con il quale si autorizza al compimento di determinate azioni (ad esempio, la difesa in giudizio) un avvocato di fiducia. La procura non necessita della firma di due parti per dirsi perfezionata: la procura è una dichiarazione di autorizzazione rilasciata all’avvocato e quest’ultimo, per produrla in giudizio, non farà altro che autenticare la firma (cioè attestare che la firma apposta è vera). Normalmente quella che viene rilasciata è detta procura alle liti speciale in quanto si riferisce ad un determinato procedimento e i poteri conferiti all’avvocato terminano con il cessare della controversia. Quindi se se si è parte in una causa e questa risulta essere terminata (con una sentenza o con un accordo), l’avvocato non avrà più alcun diritto di svolgere attività per conto del cliente.

Revoca del mandato e della procura alla lite

Il mandato è sostanzialmente un contratto bilaterale e lo stesso non può essere semplicemente revocato ma deve essere rescisso.

Se si vuole recedere da un contratto bisogna sapere che questa decisione può essere messa in pratica in ogni momento ma che, in base a quanto sottoscritto e pattuito all’interno dello stesso, quest’iniziativa deve essere presa nei modi e nei tempi in questo indicati, e che l’eventuale chiusura di questo può avere ripercussioni.

Infatti, non è raro trovare espressi, all’interno del contratto che si sottoscrive, i termini di conclusione, rescissione anticipata e non motivata e questo al fine di tutelare non solo la parte più debole ma anche l’oggetto del contratto.

Quindi qualora si decida di interrompere il rapporto intercorrente con un avvocato in base ad un contratto (sottoscritto da entrambi) si consiglia, prima di tutto, di leggere molto attentamente tutte le clausole in esso contenute. Solitamente, negli ultimi punti, viene anche indicato il foro competente a decidere nel caso in cui le parti dovessero ritrovarsi in conflitto tra loro. Qualora non si sia esperti in materia, inoltre, è sempre buona prassi fare esaminare questa scrittura ad un altro professionista.

Invece, qualora si decida di revocare l’incarico ad un legale, il quale è stato autorizzato a rappresentare il cliente in un processo, attraverso la sottoscrizione di una procura alle liti, si può procedere all’inoltro, presso lo studio dello stesso, di una comunicazione formale in si espone la propria volontà. Questa comunicazione deve essere trasmessa o attraverso posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o via Pec (se si è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata).

Bisogna inoltre tenere in considerazione che, qualora il legale a cui si vuole revocare l’incarico si sia costituito in un giudizio, lo stesso, una volta ricevuta la revoca, non avrà più alcun potere di rappresentanza nei confronti del cliente.

Questo significa che qualora non si provveda a nominare, nell’immediato, un nuovo difensore che possa rappresentare il cliente nel procedimento in questione, si potrebbe essere dichiarati contumace, ovvero potrebbe venire dichiarata l’assenza in udienza, e questa rischierebbe di essere causa di eventuali gravi preclusioni della difesa da svolgersi nei confronti del cliente stesso. Insomma, la revoca della procura ad un legale durante un procedimento in corso non è mai consigliata, tutt’al più sarebbe conveniente valutare di affiancare a questo un nuovo legale che possa valutarne l’operato, ciò però comporterebbe un aggravio di costi in quanto, al termine del procedimento, le parcelle da saldare sarebbero due e non solo una.

Pertanto, prima di procedere all’inoltro di una formale revoca dell’incarico, è sempre meglio prendere preventivamente contatti con un altro legale e farsi consigliare dallo stesso in relazione alla strada più corretta da percorrere.

Infine, anche per quanto riguarda la lettera di revoca, sarebbe più opportuno che la sua redazione venisse seguita dal nuovo difensore il quale oltre a valutare l’eventuale richiesta di documentazione potrebbe fare conoscere il reale ammontare delle spese e degli onorari che dovessero risultare ancora dovuti al precedente difensore in relazione all’attività prestata fino a quel momento.

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