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Durante una crisi, purtroppo, lo stato di insolvenza è una realtà probabile per alcune aziende. Per loro fortuna, esistono alternative a cui si può ricorrere (nel caso di aziende o società) che possano evitare di incorrere in situazioni fallimentari.
Vediamo quindi come funziona il concordato preventivo, che cos’è il concordato in continuità, quello liquidatorio, la procedura prevista e tanto altro.
Cos’è il concordato preventivo e come funziona
Il concordato preventivo è uno strumento alternativo che le imprese in crisi possono utilizzare per evitare il fallimento. Nella pratica, si tratta di un accordo con i creditori, che serve a soddisfare le loro pretese e, allo stesso tempo, cercare di risanare la situazione aziendale.
Questo strumento, che è parte delle procedure concorsuali, ha presenta due vantaggi:
- Per l’imprenditore significa evitare il fallimento;
- Per i creditori ( come i fornitori, i dipendenti, il fisco), che potranno vedere le proprie pretese soddisfatte senza dover portare l’azienda al fallimento totale;
Questo può essere vantaggioso per entrambe le parti. Inoltre, è necessario sottolineare che l’imprenditore non ha modo di forzare i creditori ad accettare l’accordo, ma può decidere solo di proporglielo: saranno poi i creditori a valutarne la convenienza e a decidere se accettare o meno.
Il concordato preventivo è quindi una soluzione di pagamento del debito contratto, che l’imprenditore prepara e propone ai creditori. Questo piano di risanamento può includere:
- La cessione dei beni aziendali;
- Il trasferimento di azioni, quote, obbligazioni o altri prodotti finanziari ai creditori;
- Altri strumenti straordinari volti a soddisfare i crediti.
Da dove si inizia
Chiaramente, il presupposto è che l’azienda sia in crisi e che quindi si trovi in difficoltà nel rimborsare i creditori. Così da evitare il fallimento, l’imprenditore può quindi decidere di fare ricorso al tribunale e richiedere l’assoggettamento al concordato preventivo (art. 161 legge fallimentare). Il Tribunale al quale deve essere presentato il ricorso è quello del luogo dove ha sede l’azienda.
Attenzione: va sottolineato che il ricorso va presentato dall’imprenditore dell’azienda individuale, o dal rappresentante legale in caso di società (una volta approvata la decisione di ricorrere al concordato da chi di dovere).
Quali sono i documenti da portare?
L’imprenditore, oltre alla richiesta di ammissione al concordato, deve presentare al Tribunale:
- Una relazione di un esperto che confermi l’esattezza delle partite aziendali e la concretezza della proposta (art. 161 L. fallimentare); questo professionista dovrebbe essere un commercialista, un avvocato o un revisore contabile;
- Il bilancio d’esercizio dell’azienda da cui si capisca bene la situazione economica e patrimoniale dell’azienda;
- Una relazione stimata di tutti i beni e tutti i crediti dell’azienda;
- L’elenco di tutti i creditori e titolari di diritti reali dell’azienda;
- L’elenco dei beni dell’imprenditore (in caso di ditta individuale o soci con responsabilità illimitata).
Il Tribunale, una volta riunito in consiglio, verificherà la regolarità della richiesta e, grazie ad un apposito decreto (non soggetto a reclamo) ammette o respinge la società alla procedura di concordato
Il commissario giudiziale, basandosi sulle scritture contabili dell’azienda, individua i creditori (dipendenti, fornitori, fisco, ecc.) e li convoca per posta. Successivamente, redige una nota informativa che ha lo scopo di aiutare i creditori a valutare la proposta.
Con il decreto del Tribunale, si apre quindi la fase nella quale gli attori principali sono i creditori. Il decreto infatti non è immediatamente esecutivo: la proposta dell’impresa è sottoposta al vaglio di questi ultimi, e a loro sta decidere se accettare o meno.
In bianco o con riserva
Per velocizzare i tempi, l’imprenditore può depositare in Tribunale la richiesta di concordato e solo una parte di documenti (art. 161 co. 6-10 L.Fall.). Il resto dei documenti dovrà essere presentato dopo.
In questo caso, la domanda di concordato è detta “in bianco” o “con riserva” o meglio ancora “prenotativa” e permette all’imprenditore di fare domanda (per l’appunto, prenotarla) immediatamente, ma di prendersi del tempo per creare la proposta e mettere insieme tutti i documenti necessari (relazione dell’esperto, bilancio d’esercizio, ecc.).