Il codice tributo 1818 viene utilizzato per il versamento dell’imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS, in base all’art.15, comma 5 del Decreto Legge n.185/2008. Questo decreto ha normato la transizione per le imprese verso il recepimento dei principi contabili internazionali. Se dal confronto tra i vecchi principi contabili e quelli nuovi adottati emerge uno scostamento imponibile positivo, questa differenza va sottoposta a tassazione con le aliquote ordinarie IRES e IRAP, oltre alle eventuali maggiorazioni previste. Se, invece, emergesse una differenza negativa, questa potrà essere dedotta dall’imponibile del secondo esercizio successivo a quello chiusosi al 31 dicembre 2007 e dai quattro esercizi successivi, per quote costanti.
Il comma 5 del decreto consente il riallineamento delle divergenze anche per singole fattispecie. Ciascun saldo oggetto del riallineamento è assoggettato all’imposizione sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP e alle relative eventuali addizionali, con aliquota al 16%. Il saldo negativo, invece, non è deducibile. L’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a quello conclusosi il 31 dicembre del 2007.
Il codice tributo 1818 deve essere utilizzato alla sezione Erario del modello F24, indicando l’anno di riferimento per il versamento. Il codice può anche essere utilizzato per la compensazione di un credito. Deve essere indicato il debito dovuto all’Erario, mentre il campo in corrispondenza dei crediti compensati deve essere lasciato vuoto. Al Totale A si segnalano i debiti complessivamente avuti verso l’Erario, mentre al Totale B l’eventuale somma a credito. Al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che potrebbe essere ancora un debito oppure un credito.