Il codice tributo 1125 deve essere utilizzato per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per il riallineamento della differenza tra i valori civili e quelli fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al registro dei trasporti fiscale. Questo codice tributo deve essere utilizzato insieme al modello F24. Secondo l’articolo 128, 141 e 115 del TUIR e all’articolo 1, comma 49, legge 244/07, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata sono ridotti o aumentati dell’importo delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione. Questo si applica fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’art.117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’art.117.
L’ammontare delle differenze tra i valori civili e quelli fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in cui viene esercitata l’opzione per l’adesione al consolidato o di rinnovo dell’opzione stessa, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato a un’imposta sostitutiva dell’imposta dei redditi delle società nella misura del 6%. L’intento del legislatore è quello di consentire alla società in questione di beneficiare di un risparmio d’imposta, la quale altrimenti sarebbe naturalmente molto superiore alla misura appena indicata del 6%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo 1125 e il modello F24 alla sezione Erario. L’anno a cui fa riferimento l’imposta da versare deve essere indicato nel campo apposito, successivamente deve essere scritto l’importo a debito dovuto, mentre il campo importo a credito da compensare deve rimanere vuoto. Il Totale A deve indicare la somma dei debiti verso l’Erario, mentre il Totale B deve indicare la somma degli eventuali crediti vantati verso l’Erario. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che risulterà essere a debito nel caso in cui il Totale A fosse superiore al Totale B e a credito nel caso opposto.