L’articolo 2 del Dl 93/2008 ha previsto per i lavoratori dipendenti con reddito annuo non superiore ai 30.000 euro la possibilità di avvalersi di un’imposta sostitutiva sulle somme a titolo di straordinario o come premi di produttività fino a complessivi 3000 euro annui. Di recente, tale norma è stata rivista ed estesa, per cui possiamo affermare che non si tratti più di una realtà solamente sperimentale. Ebbene, in virtù di questa legislazione, è previsto per il contribuente il diritto di avvalersi di un’aliquota forfetaria del 10%, che sarà applicata dal sostituto d’imposta esclusivamente per il settore privato e che sostituisce le aliquote altrimenti applicabili sui redditi delle persone fisiche, le addizionali regionali e comunali.
In considerazione di tali novità l’Agenzia delle Entrate ha dato vita a 4 codici tributo, tra cui il 1053, che deve essere utilizzato per “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n.93.
L’intento delle norme è di incentivare la produttività dei lavoratori e di premiare coloro che compiono maggiori sforzi, attraverso il lavoro straordinario. In effetti, in assenza di tale facoltà, pur limitata, i dipendenti che ottenessero un salario extra per avere svolto ore di straordinario o in qualità di premio per i risultati conseguiti subirebbero un aumento della tassazione su questi compensi, a causa della progressività delle aliquote Irpef, che colpiscono, cioè, con un’incidenza maggiore i redditi più alti.
Il versamento dell’imposta avviene con il modello F24 online per i titolari di Partita IVA, mentre coloro che non posseggono la partita IVA dovranno pagare con il modello F24 cartaceo o anche online.
Dunque, il lavoratore dovrò segnalare al datore di lavoro di volersi avvalere di tale beneficio fiscale, che per i redditi intorno al limite consentito potrebbe ammontare a oltre una ventina di punti percentuali di risparmio in minori tasse sulla quota extra percepita. Ovviamente, se si supera uno dei limiti consentiti – quello del reddito complessivo e quello dei compensi accessori – non si ha più titolo per avvalersi di tale aliquota forfetaria, ma poiché ci si riferisce ai redditi dell’anno precedente, si hanno le idee chiare al momento di effettuare la richiesta.
Per il resto, l’utilizzo del codice tributo 1053 non presenta particolari novità. Sul modello F24 deve essere indicato l’anno di riferimento, così come eventuali somme a credito, che potranno essere compensate con i debiti verso l’Erario.