Il contribuente deve utilizzare il codice tributo 1109 per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze realizzate dalla partecipazione in intermediari finanziari, utilizzando il modello F24. Le plusvalenze sono la differenza positiva tra il prezzo di cessione della partecipazione e il suo costo di acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, escludendo gli interessi passivi. L’imposta sostitutiva, che sostituisce le imposte sui redditi, ha un’aliquota del 26% a partire da luglio 2014. Le partecipazioni qualificate sono quelle che assegnano al titolare almeno il 20% dei diritti di voto in assemblea o che hanno una partecipazione al capitale superiore al 25% per una società non quotata, mentre per una società quotata è sufficiente che la partecipazione sia almeno del 5% del patrimonio o che assegni al titolare almeno il 2% dei diritti di voto in assemblea.
Le partecipazioni non qualificate sono soggette a un’imposta sostitutiva attraverso il metodo forfetario, mentre le plusvalenze delle partecipazioni qualificate sono soggette a tassazione ordinaria. Il codice tributo 1109 viene utilizzato per il versamento dell’imposta sostitutiva e può anche fare riferimento a un importo a credito da compensare. Il modello F24 va compilato alla sezione Erario, indicando l’anno a cui fa riferimento il versamento dell’imposta, la somma degli importi a debito e degli eventuali importi a credito. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente.