Il codice tributo 1025 è quello che il contribuente è tenuto a utilizzare con il modello F24 per il versamento delle ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nelle norme.
Trattasi dei soggetti indicati all’art.23, comma 1 e 1-bis, del D.P.R. 600/73, ovvero gli enti e le società segnalati nell’art.87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, le società e le associazioni indicate nell’art.5 del predetto testo unico, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art.51 del citato testo unico, persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore e il condominio quale sostituto d’imposta, oltre che i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi da lavoro dipendente prestato all’estero.
I soggetti sopra indicati, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 26%, dal luglio 2014, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. Poste Italiane e le banche operano una ritenuta del 26%, dal luglio 2014, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi, anche se rappresentati da certificati. La stessa ritenuta si applica sui buoni fruttiferi da queste emessi. Sono esclusi dalla ritenuta gli interessi e altri proventi corrisposti da banche italiane o filiali italiane di banche estere a banche con sede all’estero o a filiali estere di banche italiane, gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra banche o tra banche e Poste Italiane; gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Tesoro, nonché gli interessi sul Fondo di ammortamenti dei titoli di stato e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
Il codice tributo 1025 serve proprio per il versamento di questa ritenuta. Esso va utilizzato alla sezione Erario, dove in corrispondenza del campo rateazione regione prov/mese/rif bisogna inserire il mese a cui il versamento fa riferimento. Per esempio, 04, se è attinente al mese di aprile. Oltre all’anno da indicare, bisogna inserire anche gli importi a debito versati, mentre deve rimanere vuoto il campo in corrispondenza degli importi a credito compensati.
Al Totale A bisogna inserire la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito vantati, sempre nei confronti dell’Erario. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che sarà a debito, se il Totale A risulta superiore al Totale B, mentre è a credito nel caso opposto.